Viene precisato, inoltre, che, nello svolgimento dei servizi di controllo a distanza della velocità, deve essere assicurata l'osservanza delle seguenti indicazioni:
- le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa e devono avere le caratteristiche e modalità d'impiego di cui al decreto dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti in data 15 agosto 2007;
- tutte le segnalazioni devono essere collocate in condizioni di sicurezza, in modo da consentirne il rapido avvistamento e garantire l'incolumità degli operatori di polizia;
- le postazioni fisse devono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione e attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a quanto previsto dall'art. 125 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- le postazioni mobili devono essere rese ben visibili ricorrendo all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero collocando su altro veicolo o in corrispondenza di esso un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero attraverso un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.