In seguito all'aumento dei contagi di coronavirus, con un'ordinanza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha disposto la "chiusura" fino al 26 aprile di altri tre comuni lucani: Tricarico, Irsina e Grassano.
Nei giorni scorsi il governatore aveva disposto lo stesso provvedimento per Moliterno.
L’ordinanza prevede che con decorrenza immediata e fino al 26 aprile 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al territorio del Comune di Tricarico - esclusa l’isola amministrativa interclusa tra i Comuni di Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna e Albano di Lucania - e del Comune di Irsina, nonché il territorio del Comune di Grassano intercluso tra i Comuni di Tricarico e Irsina, delimitato a sud dalla strada vicinale in prossimità della masseria Vignola sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti: divieto di allontanamento dall’area intercomunale che interessa in tutto o in parte i Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano, da parte di tutti gli individui ivi presenti; divieto di ingresso nel medesimo territorio di cui alla lettera a), fatta eccezione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza di coloro i quali, all’entrata in vigore dell’ordinanza, fossero fuori dal comune per i motivi previsti dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 e dell’articolo 1, comma 1, lett a) del DPCM 8 marzo 2020.
E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area intercomunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, ivi compreso il trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle predette attività, nonché le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.